Essa è riconosciuta proporzionalmente alla soccombenza ed in ragione di ½ per ciascuna pratica. Per i quali motivi richiamata la Legge di espropriazione dell’8 marzo 1971, dichiara e pronuncia 1. L’istanza è parzialmente accolta e di conseguenza COES 1 è condannata a versare allo ISEP 1 fr. 13'542.- oltre interessi al 5% a far tempo dal 29.7.2003. 2. La tassa di giustizia e le spese in fr. 1’200.- sono ripartite in ragione di 2/3 a carico dell’istante e di 1/3 della convenuta. L’istante rifonderà alla convenuta fr. 2’500.- per ripetibili.