9.La tassa di giustizia e le spese sono ripartite in ragione della soccombenza e quindi sono a carico dell’istante per 2/3 e della convenuta per 1/3. La convenuta, rappresentata da un legale, ha diritto alla rifusione delle ripetibili. Considerato che la procedura è stata avviata prima dell’entrata in vigore del Regolamento cantonale sulla tariffa per i casi di patrocinio e di assistenza giudiziaria, le ripetibili sono fissate secondo il diritto previgente (art. 16 cpv.