K). Tutto ciò considerato e ponderato si impone di ripartire la responsabilità per il disaccordo sorto in ragione di 2/3 a carico dell’ente espropriante e di 1/3 dell’espropriata. Per sua stessa ammissione, verificando i conteggi la convenuta non ha riscontrato “pecche di natura tecnica nel confronto dei costi” (doc. 3). Alla luce dei documenti prodotti (doc. 2) il Tribunale concorda. Di conseguenza, in parziale accoglimento dell’istanza, COES 1 dovrà versare allo ISEP 1 l’importo di fr. 13'542.- oltre interessi al 5% (art. 73 cpv. 1 CO) a far tempo dal 29.7.2003 (doc. 4), prima valida messa in mora agli atti di causa (art. 102 cpv. 1 CO).