L’istante, che non è incorso in un errore, ha fornito la prestazione sapendo, o comunque dovendo sapere, che la modifica del progetto avrebbe comportato un aumento dei costi. Esso ha quindi eseguito una prestazione senza causa e ciò comporta, sulla base dei principi di cui sopra, un obbligo di pagamento per l’espropriata. Date le circostanze, per stabilirne l’ammontare il criterio non può che essere il grado di coinvolgimento delle parti nell’ambiguità della clausola. In quest’ottica dev’essere tenuto conto che con la stipula di una convenzione espropriativa l’ente espropriante deve conseguire un risultato proporzionato.