SJ 1999 p. 347). Se, di principio, la ripetizione dell’indebito presuppone che il contraente che ha già fornito la prestazione sia in errore (art. 63 cpv. 1 CO), nel contesto dei contratti sinallagmatici è sufficiente che la prestazione sia stata fornita senza causa (Engel, op. cit., p. 591; Pichonnez, op. cit., ad art. 152 no. 31-32; von Tuhr/Escher, Allgemeiner Teil des Schweizerischen Obligationenrechts, 1974, vol. II, p. 265; Peter, op. cit., p. 355; DTF 115 II 28). 8.2. L’istante, che non è incorso in un errore, ha fornito la prestazione sapendo, o comunque dovendo sapere, che la modifica del progetto avrebbe comportato un aumento dei costi.