Anzi, alla luce dello scambio di corrispondenza, appare ben più logico ritenere che non si sarebbero affatto accordate e che la vertenza sarebbe stata decisa come di ordinario dal Tribunale di espropriazione. 8.8.1. Ferme restando le suddette premesse, non può essere ignorato che lo ISEP 1 ha costruito il muro con l’accordo dell’espropriata e che, se si ritornasse alla situazione originaria, il manufatto dovrebbe, in ultima analisi, essere abbattuto: ipotesi evidentemente inattuabile. Pertanto non resta che da chiedersi se l’importo preteso possa essere addebitato all’espropriata (e nell’affermativa in che misura) sulla base delle norme concernenti il pagamento dell’indebito (art. 62 CO);