difatti, aggiungendo l’obbligo di una controprestazione per la proprietaria verrebbe a mancare la volontà di quest’ultima (anche solo ipotetica) di eseguirla. Ponendosi nella situazione immediatamente precedente la stipula della convenzione, nulla porta a concludere che le parti avrebbero comunque sottoscritto l’accordo anche senza la clausola litigiosa. Anzi, alla luce dello scambio di corrispondenza, appare ben più logico ritenere che non si sarebbero affatto accordate e che la vertenza sarebbe stata decisa come di ordinario dal Tribunale di espropriazione. 8.8.1.