Lo ISEP 1 non può quindi appellarsi alla sua buona fede non avendo esso né usato l’attenzione che normalmente si poteva esigere, né vigilato sui suoi interessi. Ciò detto, posto che la lite verte non sull’ammontare bensì sul principio stesso di una prestazione, quand’anche si completasse la volontà claudicante dello ISEP 1, non si otterrebbe comunque il risultato che entrambe le parti avrebbero concordato: difatti, aggiungendo l’obbligo di una controprestazione per la proprietaria verrebbe a mancare la volontà di quest’ultima (anche solo ipotetica) di eseguirla.