p. 15-16; Müller-Tschumi, op. cit., p. 69, 79). 7.2. Come già evidenziato, la clausola in esame è materialmente impossibile ed appare insensata traducendosi in un vizio grave e manifesto, oltre che inconciliabile con il dovere di prudenza che incombe ai contraenti. E’ infatti impensabile che un ente pubblico esegua un’opera senza prima averne verificato e preventivato i costi. Lo ISEP 1 non può quindi appellarsi alla sua buona fede non avendo esso né usato l’attenzione che normalmente si poteva esigere, né vigilato sui suoi interessi.