4 e 9; DTF 120 II 35 c. 4). Tale soluzione presenta evidenti analogie con i principi validi nel diritto amministrativo che ammette la nullità di un atto solo in via eccezionale se il vizio di cui è affetto è particolarmente grave e manifesto, o quanto meno facilmente riconoscibile, e se l’accertamento della nullità non mette seriamente in pericolo la certezza del diritto (DTF 129 I 361 c. 2.1, 132 II 21 c. 3.1; RDAT I-2006 no.