Se non che, vista l’accertabilità oggettiva di un incremento della spesa, la neutralità dei costi era una condizione palesemente irrealizzabile e dunque viziata da impossibilità iniziale. 7.7.1. Secondo il diritto civile il contratto che ha per oggetto una cosa impossibile è nullo totalmente (art. 20 cpv. 1 CO) o solo nella sua parte viziata ove non si debba ammettere che senza la parte nulla esso non sarebbe stato concluso (art. 20 cpv. 2 CO). Considerato che decisiva è la volontà delle parti, lo scopo non è di rendere privo di effetti l’intero contratto, ma di eliminare solo il vizio di cui è affetto.