Seguendo il ragionamento della convenuta, pare infatti di capire che, quale contropartita alla costruzione del muro e pur di chiudere la lite, essa abbia rinunciato alla prerogativa di opporsi all’espropriazione e di pretendere un’indennità superiore a quella offerta, quasi fosse un atto di accettazione a beneficio dell’espropriante. In realtà, però, in mancanza di decisioni formali sull’opposizione e sull’indennità, non può evidentemente essere affermato né che gli oneri espropriativi a carico dello ISEP 1 sarebbero stati maggiori se non avesse stipulato la convenzione, né che abbia corso il rischio di dover espropriare l’intero fondo, la proprietaria non avendo mai chiesto