Pertanto, contrariamente a quanto pretende la convenuta, lo ISEP 1 non aveva alcun interesse concreto, dal profilo tecnico, a dare seguito gratuitamente alla variante. Opinabile è, inoltre, che l’interesse per lo ISEP 1 risiedesse in un vantaggio di ordine espropriativo. Seguendo il ragionamento della convenuta, pare infatti di capire che, quale contropartita alla costruzione del muro e pur di chiudere la lite, essa abbia rinunciato alla prerogativa di opporsi all’espropriazione e di pretendere un’indennità superiore a quella offerta, quasi fosse un atto di accettazione a beneficio dell’espropriante.