Occorre dunque tener presente che l’indennità espropriativa è finalizzata a compensare il danno indotto dall’espropriazione ed a restituire al soggetto colpito le condizioni economiche di cui avrebbe goduto se l’evento non avesse avuto luogo, senza pregiudicarlo né arricchirlo (Hess/Weibel, op. cit., ad art. 16 no. 4). L’espropriato, che in consonanza con un obbligo generale deve contribuire a contenere il danno (DTF 112 Ib 529 c. 1, 117 Ib 19), ha diritto, oltre che alla piena indennità (art. 9 e 11 Lespr.), anche al ripristino, a spese dell’espropriante, di manufatti danneggiati o demoliti per effetto dell’espropriazione.