pertanto in caso di dubbio si presume che non avrebbe stipulato alcun contratto inconciliabile con un tale interesse pubblico e che il contraente ne fosse consapevole. Ciò non significa, tuttavia, che si debba sempre accordare la preferenza all’interpretazione più favorevole all’interesse pubblico in questione, poiché la salvaguardia di quest’ultimo trova un limite nello stesso principio della buona fede e quindi non può comportare oneri che il privato, all’atto della stipulazione, non poteva ragionevolmente prevedere (DTF 122 I 328 c. 4e, 132 I 150 c. 3.2.4; Häflin/Müller/Uhlmann, op. cit., no. 1103-1104; Imboden/Rhinow, op. cit., N. 20 B V; Waldmann, op.