In secondo luogo perché, beneficiando di evidenti migliorie eccedenti il semplice ripristino, l’espropriata non poteva ignorare né l’eventualità di maggiori costi, né di doversene fare carico posto il principio secondo cui l’espropriato non deve risultare né impoverito né arricchito in seguito all’espropriazione. L’assunto è contestato dalla convenuta la quale nega che sia mai stata ipotizzata una sua partecipazione ai costi di costruzione. Se lo ISEP 1 avesse espresso l’intenzione di addebitarle una parte della spesa – per giunta in misura discrezionale, senza preventivo e senza pattuizione di alcun criterio di riparto – essa non avrebbe rinunciato all’opposizione né accettato l’indennità