Lo ISEP 1 chiede che, in esecuzione della convenzione, la convenuta sia condannata al versamento di una somma di denaro. 4.2. Giusta l’art. 11 Rlespr, riservati i casi disciplinati dall’art. 72 Lespr, il Tribunale di espropriazione è competente a far eseguire le proprie decisioni ricorrendo, se necessario, all’esecuzione forzata secondo le disposizioni dell’art. 34 LPamm. La normativa, che naturalmente presuppone l’esistenza di una decisione che preveda un obbligo inadempiuto, tende a garantire il rispetto o il ripristino della legalità con l’adozione di misure costrittive nei confronti del destinatario di un provvedimento restio a darvi seguito (Borghi/Corti,