Ha cioè affermato che la quota del terreno naturale preesistente, indicata in quei piani, era notevolmente superiore a quella effettiva riscontrata al momento dell’esecuzione dei lavori. Tale errore avrebbe determinato la convinzione, poi rivelatasi inesatta, che la modifica di progetto non comportasse oneri supplementari per lo ISEP 1. Dal canto suo la convenuta, preso atto dell’asserito errore tecnico addotto per la prima volta a distanza di quasi cinque anni dalla firma della convenzione, ha contestato l’addebito sostenendo che i piani erano stati allestiti __________ e dall’arch.