Afferma inoltre la convenuta che l’istanza è fondata su un’interpretazione del pto. 3 della convenzione che appare insostenibile, oltre che dal profilo letterale, anche alla luce delle trattative che ne hanno preceduto la stipula, poiché in tale ambito l’ipotesi di una rifusione parziale dei costi non è mai stata affrontata. All’interpretazione propugnata dallo ISEP 1 si oppongono infine sia la clausola compensatoria di cui al pto. 6 della convenzione, priva di qualsiasi accenno ad interventi di miglioria, sia il pto. 7 nel quale le parti si sono dichiarate tacitate con l’effetto di estinguere ogni ulteriore reciproca pretesa. 1.4.