La convenuta rileva inoltre che la convenzione è un contratto di diritto amministrativo al quale è riconosciuta forza di cosa giudicata. Pertanto un’istanza sul medesimo oggetto, intesa alla rimessa in discussione dell’accordo e vertente su una partecipazione finanziaria non prevista, sarebbe irricevibile, ad essa opponendosi il principio ne bis in idem e l’eccezione di res iudicata. Afferma inoltre la convenuta che l’istanza è fondata su un’interpretazione del pto.