Con memoria 23.2.2004 la convenuta ha integralmente contestato la suddetta pretesa osservando che l’istante non ha specificato nella convenzione, né mai ha alluso durante le trattative, al fatto che avrebbe chiamato i proprietari a partecipare ad eventuali maggiorazioni di costi; essa non avrebbe infatti rinunciato all’opposizione, né accettato l’indennità offerta se avesse saputo che lo ISEP 1 avrebbe reclamato il rimborso della spesa, oltre tutto, come è poi avvenuto, in misura discrezionale, senza stabilire un criterio e senza l’esame di un preventivo. La convenuta rileva inoltre che la convenzione è un contratto di diritto amministrativo al quale è riconosciuta forza di cosa giudicata.