3 della convenzione. Dette modifiche costituiscono evidenti e riconoscibili migliorie eccedenti il semplice ripristino, e di conseguenza la proprietaria non poteva né ignorare l’eventualità di una lievitazione dei costi, né equivocare la clausola convenzionale che chiaramente escludeva l’assunzione di maggiori costi da parte dello ISEP 1. Con memoria 23.2.2004 la convenuta ha integralmente contestato la suddetta pretesa osservando che l’istante non ha specificato nella convenzione, né mai ha alluso durante le trattative, al fatto che avrebbe chiamato i proprietari a partecipare ad eventuali maggiorazioni di costi;