40'626.- (mapp. no. 476) e di fr. 46'400.- (mapp. no. 481), seguita dall’emissione di precetti esecutivi di pari importo ai quali i destinatari hanno interposto opposizione. 1.3. Con istanza 27.11.2003 lo ISEP 1 ha convenuto in giudizio COES 1 chiedendo, in esecuzione della convenzione, la sua condanna al rimborso di fr. 40'626.- oltre interessi al 5% dal 1°.8.2003. L’istante rammenta che lo scopo dell’indennità espropriativa è di garantire all’espropriato la medesima situazione patrimoniale di cui avrebbe goduto se l’intervento espropriativo non avesse avuto luogo; pertanto le prestazioni in natura che l’espropriato richiede e che eccedono il semplice ripristino, restano a suo carico.