{"Signatur": "TI_TE_001", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "2009-10-07", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TE_001_10-2004-97-3_2009-10-07.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=103690&nX40_KEY=4711569&nTrefferzeile=8&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "b66dc2a6fd693bec1f61d71d3c95f919"}, "Scrapedate": "2026-02-09", "Num": ["10.2004.97-3"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Tribunale di espropriazione 07.10.2009 10.2004.97-3"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Tribunale di espropriazione 07.10.2009 10.2004.97-3"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di espropriazione 07.10.2009 10.2004.97-3"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Tribunale di espropriazione "}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Tribunale di espropriazione "}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di espropriazione "}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Interpretazione di una convenzione; indebito arricchimento"}], "ScrapyJob": "446973/38/2193", "Zeit UTC": "09.02.2026 23:52:54", "Checksum": "d792715cb7a09aecaca9f30b6070e96a", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Tribunale di espropriazione 07.10.2009 10.2004.97-3\nRegesto:\nInterpretazione di una convenzione; indebito arricchimento\n\n\naddebitato all’espropriata (e nell’affermativa in che misura) sulla base delle\nnorme concernenti il pagamento dell’indebito (art. 62 CO); ciò poiché la\nprestazione è stata fornita in virtù di una causa non avveratasi individuabile\nnella condizione impossibile (Engel, Traité des obligations en droit\nsuisse, 1997, p. 589; (Gauch/Schluep/Tercier, La partie générale du\ndroit des obligations, 1982, vol. II, no. 2665; Gauch/Schluep/Schmid/Rey, Schweizerisches\nObligationenrecht Allgemeiner Teil, 2008, vol. II, no. 3993; Peter, Das\nbedingte Geschäft, 1994, p. 353-356; DTF 129 III 264 c. 3.2.2; SJ\n1999 p. 347).\nSe, di principio, la ripetizione\ndell’indebito presuppone che il contraente che ha già fornito la prestazione sia\nin errore (art. 63 cpv. 1 CO), nel contesto dei contratti sinallagmatici è\nsufficiente che la prestazione sia stata fornita senza causa (Engel, op.\ncit., p. 591; Pichonnez, op. cit., ad art. 152 no. 31-32; von\nTuhr/Escher, Allgemeiner Teil des Schweizerischen Obligationenrechts, 1974,\nvol. II, p. 265; Peter, op. cit., p. 355; DTF 115 II 28).\n8.2. L’istante, che non è incorso in un errore, ha fornito la prestazione\nsapendo, o comunque dovendo sapere, che la modifica del progetto avrebbe\ncomportato un aumento dei costi. Esso ha quindi eseguito una prestazione senza\ncausa e ciò comporta, sulla base dei principi di cui sopra, un obbligo di\npagamento per l’espropriata. Date le circostanze, per stabilirne l’ammontare il\ncriterio non può che essere il grado di coinvolgimento delle parti\nnell’ambiguità della clausola.\nIn quest’ottica dev’essere tenuto conto che con la stipula di una convenzione\nespropriativa l’ente espropriante deve conseguire un risultato proporzionato.\nEsso è responsabile della legalità dei suoi atti e non può considerarsi come\nuna qualsiasi controparte poiché agisce con finalità pubbliche. In particolare,\nin ambito espropriativo, il privato può e deve aspettarsi che lo ISEP 1 stipuli\naccordi realizzabili, conformi alla legge e che non inducano – per quanto\ninvolontariamente – in errore o in false aspettative l’espropriato. Ciò vale a\nmaggior ragione in una questione tecnica quale è la fattispecie in esame.\nPer altro verso anche l’espropriata, soprattutto perché rappresentata da un\ntecnico, è in parte responsabile dell’equivoco per non avere, a sua volta,\nmeglio chiarito una clausola che ha sottoscritto e che manifestamente doveva\napparirle come impraticabile, stante la constatazione (tecnicamente possibile\ndi primo acchito) per la quale il muro eccedeva il semplice ripristino e non\npoteva non provocare un aumento dei costi. L’evidenza di quest’ultima\ncircostanza è del resto stata riconosciuta, anche se a posteriori, dallo stesso\n__________ (doc. K).\nTutto ciò considerato e ponderato si impone di ripartire la responsabilità per\nil disaccordo sorto in ragione di 2/3 a carico dell’ente espropriante e di 1/3\ndell’espropriata.\nPer sua stessa ammissione, verificando i conteggi la convenuta non ha\nriscontrato “pecche di natura tecnica nel confronto dei costi” (doc. 3). Alla\nluce dei documenti prodotti (doc. 2) il Tribunale concorda.\nDi conseguenza, in parziale accoglimento dell’istanza, COES 1 dovrà versare\nallo ISEP 1 l’importo di fr. 13'542.- oltre interessi al 5% (art. 73 cpv. 1 CO)\na far tempo dal 29.7.2003 (doc. 4), prima valida messa in mora agli atti di causa\n(art. 102 cpv. 1 CO).\n9.La\ntassa di giustizia e le spese sono ripartite in ragione della soccombenza e\nquindi sono a carico dell’istante per 2/3 e della convenuta per 1/3.\nLa convenuta, rappresentata da un legale, ha diritto alla rifusione delle\nripetibili. Considerato che la procedura è stata avviata prima dell’entrata in\nvigore del Regolamento cantonale sulla tariffa per i casi di patrocinio e di\nassistenza giudiziaria, le ripetibili sono fissate secondo il diritto\nprevigente (art. 16 cpv. 2 Reg). Esse vanno dunque commisurate alla consulenza\nofferta per l’adempimento del mandato, e cioè tenendo conto della diligenza\ndimostrata, del tempo impiegato e della durata e delle difficoltà della causa (RDAT\nII-1994 no. 66; TRAM 50.2008.4 del 5.2.2009 in re V.).\nA fronte di un contenzioso protrattosi per alcuni anni e che si presentava\ncomplesso sia dal profilo fattuale che da quello giuridico, l’avv. RA 11ha\nindubbiamente assolto il suo mandato con la dovuta diligenza; oltre a difendere\ngli interessi della qui convenuta, egli patrocinato anche i comproprietari del\nmapp. no. 481 coinvolti separatamente nella medesima vertenza. Tenuto conto delle\nesigenze legate allo studio della pratica, della stesura delle memorie,\nscrupolosamente motivate, della partecipazione alle udienze di rito, delle\nconferenze e della corrispondenza (conseguenti anche ai tentativi di\nconciliazione), appare equo ritenere che il legale abbia dedicato 30 ore ad\nambedue le pratiche. L’indennità di patrocinio complessiva è dunque fissata in\nfr 7'500.- corrispondenti a 30 ore lavorative a fr. 250.- l’ora. Essa è\nriconosciuta proporzionalmente alla soccombenza ed in ragione di ½ per ciascuna\npratica.\nPer i quali motivi\nrichiamata la Legge di espropriazione dell’8 marzo 1971,\ndichiara\ne pronuncia 1. L’istanza è parzialmente accolta e di\nconseguenza COES 1 è condannata a versare allo ISEP 1 fr. 13'542.- oltre\ninteressi al 5% a far tempo dal 29.7.2003.\n2. La tassa di giustizia e le spese in fr. 1’200.- sono ripartite in ragione di 2/3 a carico dell’istante e di 1/3 della convenuta. L’istante rifonderà alla convenuta fr. 2’500.- per ripetibili.\n3. Contro la presente decisione è data facoltà di ricorso al Tribunale cantonale amministrativo, Lugano, nel termine di trenta giorni dall’intimazione.\n4. Intimazione a:\nper il Tribunale di espropriazione\nla Presidente Il segretario giudiziario\nMargherita De Morpurgo Enzo Barenco"}