{"Signatur": "TI_TE_001", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "2009-10-07", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TE_001_10-2004-97-3_2009-10-07.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=103690&nX40_KEY=4933433&nTrefferzeile=12&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "b66dc2a6fd693bec1f61d71d3c95f919"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["10.2004.97-3"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Tribunale di espropriazione 07.10.2009 10.2004.97-3"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Tribunale di espropriazione 07.10.2009 10.2004.97-3"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di espropriazione 07.10.2009 10.2004.97-3"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Tribunale di espropriazione "}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Tribunale di espropriazione "}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di espropriazione "}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Interpretazione di una convenzione; indebito arricchimento"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "10.04.2026 00:55:54", "Checksum": "c29a0ec11bffd2ad2056147f0a75e676", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Tribunale di espropriazione 07.10.2009 10.2004.97-3\nRegesto:\nInterpretazione di una convenzione; indebito arricchimento\n\n\nnecessario per una corretta esecuzione dell’opera. Visto che la messa in atto\ndel progetto non incideva sull’andamento altimetrico del tracciato stradale\n(cfr. relazione tecnica p. 6), il semplice ripristino del muro preesistente era\nampiamente sufficiente a garantire la conformità dell’opera alle regole\ndell’arte ed ai requisiti di sicurezza veicolare e pedonale. Pertanto, contrariamente\na quanto pretende la convenuta, lo ISEP 1 non aveva alcun interesse concreto, dal\nprofilo tecnico, a dare seguito gratuitamente alla variante. Opinabile è,\ninoltre, che l’interesse per lo ISEP 1 risiedesse in un vantaggio di ordine\nespropriativo. Seguendo il ragionamento della convenuta, pare infatti di capire\nche, quale contropartita alla costruzione del muro e pur di chiudere la lite, essa\nabbia rinunciato alla prerogativa di opporsi all’espropriazione e di pretendere\nun’indennità superiore a quella offerta, quasi fosse un atto di accettazione a\nbeneficio dell’espropriante. In realtà, però, in mancanza di decisioni formali\nsull’opposizione e sull’indennità, non può evidentemente essere affermato né\nche gli oneri espropriativi a carico dello ISEP 1 sarebbero stati maggiori se\nnon avesse stipulato la convenzione, né che abbia corso il rischio di dover\nespropriare l’intero fondo, la proprietaria non avendo mai chiesto\nl’ampliamento dell’espropriazione.\nIn realtà la sola ad avere avuto un interesse evidente alla costruzione del\nmuro ed al riempimento della scarpata era la proprietaria stessa.\nPerciò il significato attribuito alla clausola dallo ISEP 1 appare sostenibile\nnonostante la formulazione imprecisa ed invero infelice. D’altronde la\nlocuzione ritenuto che seguita da un verbo al modo congiuntivo (comportino),\nnell’uso corrente esprime una condizione.\nSe non che, vista l’accertabilità oggettiva di un incremento della spesa, la\nneutralità dei costi era una condizione palesemente irrealizzabile e dunque\nviziata da impossibilità iniziale.\n7.7.1.\nSecondo il diritto civile il contratto che ha per oggetto una cosa impossibile\nè nullo totalmente (art. 20 cpv. 1 CO) o solo nella sua parte viziata ove non\nsi debba ammettere che senza la parte nulla esso non sarebbe stato concluso\n(art. 20 cpv. 2 CO). Considerato che decisiva è la volontà delle parti, lo\nscopo non è di rendere privo di effetti l’intero contratto, ma di eliminare\nsolo il vizio di cui è affetto. Si tratta quindi di ristabilire la situazione\nprecedente la stipulazione accertando, sulla base della volontà ipotetica delle\nparti, che cosa avrebbero convenuto in buona fede, e di modificare il contratto\ndi conseguenza. In sostanza, quindi, non solo il contratto potrà essere\nmantenuto depennato della clausola viziata, ma quest’ultima potrà essere\nriformulata con un senso ragionevole e giuridicamente corretto avvicinandosi\nquanto più possibile alla volontà delle parti (in Commentaire romand, Code des\nObligations I, 2003: Schmidlin ad art. 19-20 no. 97-105, Winiger\nad art. 18 no. 44, Pichonnez ad art. 151 no. 57 e ad art. 157 no. 4 e 9;\nDTF 120 II 35 c. 4).\nTale soluzione presenta evidenti analogie con i principi validi nel diritto\namministrativo che ammette la nullità di un atto solo in via eccezionale se il\nvizio di cui è affetto è particolarmente grave e manifesto, o quanto meno\nfacilmente riconoscibile, e se l’accertamento della nullità non mette\nseriamente in pericolo la certezza del diritto (DTF 129 I 361 c. 2.1,\n132 II 21 c. 3.1; RDAT I-2006 no. 49 c. 5a). Negli altri casi occorre\nprocedere ad una ponderazione degli interessi in gioco e valutare se\nl’interesse pubblico alla corretta applicazione del diritto prevalga sulla\nsicurezza del diritto e sull’interesse alla salvaguardia della buona fede del\ncittadino, ammesso che quest’ultimo possa prevalersene. In tal modo è quindi\nanche possibile correggere il vizio sulla base della volontà ipotetica delle\nparti se una tale soluzione conviene più dell’invalidazione e corrisponde a\nquella che verosimilmente avrebbero concordato (Moor, op. cit., vol. II,\np. 393; Knapp, op. cit., no. 1531; Grisel, op. cit., p. 454; Waldmann,\nop. cit., p. 15-16; Müller-Tschumi, op. cit., p. 69, 79).\n7.2. Come già evidenziato, la clausola in esame è materialmente impossibile ed\nappare insensata traducendosi in un vizio grave e manifesto, oltre che\ninconciliabile con il dovere di prudenza che incombe ai contraenti. E’ infatti\nimpensabile che un ente pubblico esegua un’opera senza prima averne verificato\ne preventivato i costi. Lo ISEP 1 non può quindi appellarsi alla sua buona fede\nnon avendo esso né usato l’attenzione che normalmente si poteva esigere, né\nvigilato sui suoi interessi.\nCiò detto, posto che la lite verte non sull’ammontare bensì sul principio\nstesso di una prestazione, quand’anche si completasse la volontà claudicante\ndello ISEP 1, non si otterrebbe comunque il risultato che entrambe le parti\navrebbero concordato: difatti, aggiungendo l’obbligo di una controprestazione\nper la proprietaria verrebbe a mancare la volontà di quest’ultima (anche solo\nipotetica) di eseguirla. Ponendosi nella situazione immediatamente precedente\nla stipula della convenzione, nulla porta a concludere che le parti avrebbero\ncomunque sottoscritto l’accordo anche senza la clausola litigiosa. Anzi, alla\nluce dello scambio di corrispondenza, appare ben più logico ritenere che non si\nsarebbero affatto accordate e che la vertenza sarebbe stata decisa come di\nordinario dal Tribunale di espropriazione.\n8.8.1.\nFerme restando le suddette premesse, non può essere ignorato che lo ISEP 1 ha\ncostruito il muro con l’accordo dell’espropriata e che, se si ritornasse alla\nsituazione originaria, il manufatto dovrebbe, in ultima analisi, essere\nabbattuto: ipotesi evidentemente inattuabile.\nPertanto non resta che da chiedersi se l’importo preteso possa essere"}