{"Signatur": "TI_TE_001", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "2009-10-07", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TE_001_10-2004-97-3_2009-10-07.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=103690&nX40_KEY=4933433&nTrefferzeile=12&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "b66dc2a6fd693bec1f61d71d3c95f919"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["10.2004.97-3"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Tribunale di espropriazione 07.10.2009 10.2004.97-3"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Tribunale di espropriazione 07.10.2009 10.2004.97-3"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di espropriazione 07.10.2009 10.2004.97-3"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Tribunale di espropriazione "}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Tribunale di espropriazione "}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di espropriazione "}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Interpretazione di una convenzione; indebito arricchimento"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "10.04.2026 00:55:54", "Checksum": "c29a0ec11bffd2ad2056147f0a75e676", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Tribunale di espropriazione 07.10.2009 10.2004.97-3\nRegesto:\nInterpretazione di una convenzione; indebito arricchimento\n\n\nnecessari per valutare se la modifica avrebbe inciso sui costi di costruzione,\nma era anche perfettamente in grado di constatare che un aumento della spesa\nera ineluttabile. Usando la prudenza dovuta non poteva quindi incorrere in un\nerrore.\n6.6.1.\nL’istante sostiene che al momento della stipula dell’accordo la chiara ed\nesplicita volontà delle parti fosse di escludere qualsiasi maggiore spesa a suo\ncarico, volontà che a suo avviso è chiaramente espressa al pto. 3 della\nconvenzione. Alla clausola non potrebbe infatti essere attribuito altro\nsignificato se non quello della partecipazione dell’espropriata ai costi di\ncostruzione del muro. In primo luogo perché nel corso della trattativa le\nmodifiche sono state accettate sulla base delle garanzie fornite __________\ncirca la sostanziale compensazione dei costi tra le opere previste dal progetto\npubblicato e quelle proposte dagli espropriati. In secondo luogo perché, beneficiando\ndi evidenti migliorie eccedenti il semplice ripristino, l’espropriata non\npoteva ignorare né l’eventualità di maggiori costi, né di doversene fare carico\nposto il principio secondo cui l’espropriato non deve risultare né impoverito\nné arricchito in seguito all’espropriazione.\nL’assunto è contestato dalla convenuta la quale nega che sia mai stata\nipotizzata una sua partecipazione ai costi di costruzione. Se lo ISEP 1 avesse\nespresso l’intenzione di addebitarle una parte della spesa – per giunta in\nmisura discrezionale, senza preventivo e senza pattuizione di alcun criterio di\nriparto – essa non avrebbe rinunciato all’opposizione né accettato l’indennità\nespropriativa in quanto decisamente esigua. Inoltre lo ISEP 1 aveva un evidente\ninteresse ad aderire alla variante, da un canto perché conferiva stabilità\nottimale al contenimento stradale migliorando la sicurezza e la qualità\ndell’opera, dall’altro perché consentiva di limitare al minimo l’indennità di\nesproprio chiudendo anche l’eventualità di una espropriazione totale del fondo.\n6.2. In ambito contrattuale è decisiva la vera e concorde volontà delle parti\nal momento della stipulazione del contratto (art. 18 cpv. 1 CO). In caso di\ncontestazione i contratti, siano essi di diritto privato o di diritto pubblico,\nsono da interpretare secondo il principio dell’affidamento. Perciò alla\ndichiarazione di volontà di un contraente dev’essere dato il significato che il\ndestinatario poteva e doveva ragionevolmente attribuirle in funzione delle circostanze\nche, a quel momento, gli erano note o che avrebbe dovuto conoscere. Nell’interpretare\nun contratto di diritto pubblico è anche necessario considerare che l’amministrazione\nagisce in funzione di un interesse pubblico ed è tenuta a tutelarlo; pertanto in\ncaso di dubbio si presume che non avrebbe stipulato alcun contratto inconciliabile\ncon un tale interesse pubblico e che il contraente ne fosse consapevole. Ciò\nnon significa, tuttavia, che si debba sempre accordare la preferenza\nall’interpretazione più favorevole all’interesse pubblico in questione, poiché la\nsalvaguardia di quest’ultimo trova un limite nello stesso principio della buona\nfede e quindi non può comportare oneri che il privato, all’atto della stipulazione,\nnon poteva ragionevolmente prevedere (DTF 122 I 328 c. 4e, 132 I 150 c.\n3.2.4; Häflin/Müller/Uhlmann, op. cit., no. 1103-1104; Imboden/Rhinow,\nop. cit., N. 20 B V; Waldmann, op. cit., p. 12; Müller-Tschumi, Leistungsstörung\nbei verwaltungsrechtlichen Verträgen, in: Der verwaltungsrechtliche Vertrag in\nder Praxis, IDE 2007, p. 69).\nVisto che la convenzione in esame ha carattere espropriativo, l’interpretazione\nnon può prescindere dai principi che governano la materia e che valgono anche\nnel contesto della stipula di una convenzione (Thalmann, op. cit., p.\n117). Occorre dunque tener presente che l’indennità espropriativa è finalizzata\na compensare il danno indotto dall’espropriazione\ned a restituire al soggetto colpito le condizioni economiche di cui avrebbe\ngoduto se l’evento non avesse avuto luogo, senza pregiudicarlo né arricchirlo (Hess/Weibel,\nop. cit., ad art. 16 no. 4). L’espropriato, che in consonanza con un obbligo\ngenerale deve contribuire a contenere il danno (DTF 112 Ib 529 c. 1, 117\nIb 19), ha diritto, oltre che alla piena indennità (art. 9 e 11 Lespr.), anche al\nripristino, a spese dell’espropriante, di manufatti danneggiati o demoliti per\neffetto dell’espropriazione. Viceversa restano a suo carico i maggiori costi\ncausati da opere particolari eseguite su sua specifica richiesta (Hess/Weibel,\nop. cit., ad art. 19 no. 45).\n6.3. Considerato che nei contenuti un\ncontratto di diritto pubblico non può derogare alla legge (Knapp, Précis\nde droit administratif, 4a ed. 1991, no. 1524; Waldmann, op. cit., p. 14),\ncon la stipula di una convenzione espropriativa l’ente espropriante deve\nconseguire un risultato proporzionato ed analogo a quello che otterrebbe se la\nprocedura espropriativa avesse luogo e si concludesse mediante sentenza (Abegg,\nop. cit., p. 84; cfr. anche Müller, Zulässigkeit des Vertrages und\nzulässige Vertragsinhalte, in: Der Verwaltungsrechtliche Vertrag in der Praxis,\nIDE 2007, p. 30-31, 36). E’ dunque lecito supporre che l’istante non avrebbe\naccettato di stipulare una convenzione che comportasse oneri superiori alla\npiena indennità ai sensi dell’art. 9 Lespr, rispettivamente spese supplementari\nriconducibili ad interventi eseguiti su richiesta ed eccedenti il ripristino di\nmanufatti preesistenti, per lo meno non senza un’adeguata controprestazione.\nD’altronde, la salvaguardia dell’interesse pubblico correlato all’esecuzione\ndelle opere stradali esigeva, tra l’altro, che lo ISEP 1 eseguisse l’intervento\nsecondo metodi tecnicamente progrediti e con criteri economici (art. 7 vLstr,\nart. 6 cpv. 1 nLstr); i costi dovevano quindi essere mantenuti entro quanto era"}