{"Signatur": "TI_TE_001", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "2009-10-07", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TE_001_10-2004-97-3_2009-10-07.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=103690&nX40_KEY=4933433&nTrefferzeile=12&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "b66dc2a6fd693bec1f61d71d3c95f919"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["10.2004.97-3"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Tribunale di espropriazione 07.10.2009 10.2004.97-3"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Tribunale di espropriazione 07.10.2009 10.2004.97-3"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di espropriazione 07.10.2009 10.2004.97-3"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Tribunale di espropriazione "}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Tribunale di espropriazione "}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di espropriazione "}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Interpretazione di una convenzione; indebito arricchimento"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "10.04.2026 00:55:54", "Checksum": "c29a0ec11bffd2ad2056147f0a75e676", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Tribunale di espropriazione 07.10.2009 10.2004.97-3\nRegesto:\nInterpretazione di una convenzione; indebito arricchimento\n\n\neccedono il semplice ripristino, restano a suo carico. Fatta questa premessa esso\nsostiene che le modifiche riguardanti il muro di sostegno sono state accettate\ned eseguite, assecondando le esigenze edilizie della proprietaria, tuttavia a\ncondizione che non comportassero alcun aumento di spesa per lo ISEP 1; volontà esplicitamente\nmanifestata al pto. 3 della convenzione. Dette modifiche costituiscono evidenti\ne riconoscibili migliorie eccedenti il semplice ripristino, e di conseguenza la\nproprietaria non poteva né ignorare l’eventualità di una lievitazione dei costi,\nné equivocare la clausola convenzionale che chiaramente escludeva l’assunzione\ndi maggiori costi da parte dello ISEP 1.\nCon memoria 23.2.2004 la convenuta ha integralmente contestato la suddetta\npretesa osservando che l’istante non ha specificato nella convenzione, né mai\nha alluso durante le trattative, al fatto che avrebbe chiamato i proprietari a\npartecipare ad eventuali maggiorazioni di costi; essa non avrebbe infatti\nrinunciato all’opposizione, né accettato l’indennità offerta se avesse saputo\nche lo ISEP 1 avrebbe reclamato il rimborso della spesa, oltre tutto, come è\npoi avvenuto, in misura discrezionale, senza stabilire un criterio e senza\nl’esame di un preventivo. La convenuta rileva inoltre che la convenzione è un\ncontratto di diritto amministrativo al quale è riconosciuta forza di cosa\ngiudicata. Pertanto un’istanza sul medesimo oggetto, intesa alla rimessa in\ndiscussione dell’accordo e vertente su una partecipazione finanziaria non\nprevista, sarebbe irricevibile, ad essa opponendosi il principio ne bis in idem\ne l’eccezione di res iudicata. Afferma inoltre la convenuta che l’istanza è\nfondata su un’interpretazione del pto. 3 della convenzione che appare\ninsostenibile, oltre che dal profilo letterale, anche alla luce delle\ntrattative che ne hanno preceduto la stipula, poiché in tale ambito l’ipotesi\ndi una rifusione parziale dei costi non è mai stata affrontata. All’interpretazione\npropugnata dallo ISEP 1 si oppongono infine sia la clausola compensatoria di\ncui al pto. 6 della convenzione, priva di qualsiasi accenno ad interventi di miglioria,\nsia il pto. 7 nel quale le parti si sono dichiarate tacitate con l’effetto di\nestinguere ogni ulteriore reciproca pretesa.\n1.4. L’udienza di conciliazione ha avuto luogo il 13.12.2005 con esito infruttuoso.\nRibadito che l’accordo era fondato sul principio del pareggio dei costi (rispetto\nal progetto pubblicato), lo ISEP 1 ha esposto la tesi innovativa di un errore\nnei piani allestiti __________ ed allegati alla convenzione. Ha cioè affermato che\nla quota del terreno naturale preesistente, indicata in quei piani, era\nnotevolmente superiore a quella effettiva riscontrata al momento\ndell’esecuzione dei lavori. Tale errore avrebbe determinato la convinzione, poi\nrivelatasi inesatta, che la modifica di progetto non comportasse oneri\nsupplementari per lo ISEP 1.\nDal canto suo la convenuta, preso atto dell’asserito errore tecnico addotto per\nla prima volta a distanza di quasi cinque anni dalla firma della convenzione,\nha contestato l’addebito sostenendo che i piani erano stati allestiti __________\ne dall’arch. __________ sulla base di quelli presentati e pubblicati dal\nCantone nell’ambito della procedura espropriativa.\n1.5. Esperita l’istruttoria, all’udienza finale del 6.6.2006 è comparsa solo la\nconvenuta; entrambe le parti hanno comunque prodotto un memoriale conclusivo a\nconferma delle rispettive tesi e domande.\nSuccessivamente, avviati i lavori di scavo per l’edificazione dei mapp. no. 476\ne 481, con scritto 6.3.2007 lo ISEP 1 ha sollecitato con urgenza un sopralluogo\ninteso a rilevare il profilo del terreno naturale preesistente e,\neventualmente, ad ordinare una perizia. I membri del Tribunale, ispezionato il\ncantiere il 12.3 alla presenza delle parti, non hanno tuttavia potuto\nricostruire l’andamento originale del terreno.\nCostituito il nuovo collegio giudicante con decreto del 7.1.2008, il\ndibattimento finale è stato ripetuto in data 13.3.2008. In quella sede,\nridiscussa complessivamente la situazione, il Tribunale ha suggerito di suddividere\ni costi in ragione di metà per parte. La trattativa conseguentemente riattivata\nsi è però risolta negativamente.\n"}