tecnico, sono in parte responsabili dell’equivoco per non avere, a loro volta, meglio chiarito una clausola che hanno sottoscritto e che manifestamente doveva apparire loro come impraticabile, stante la constatazione (tecnicamente possibile di primo acchito) per la quale il muro eccedeva il semplice ripristino e non poteva non provocare un aumento dei costi. L’evidenza di quest’ultima circostanza è del resto stata riconosciuta, anche se a posteriori, dallo stesso MCON 5 (doc. K). Tutto ciò considerato e ponderato si impone di ripartire la responsabilità per il disaccordo sorto in ragione di 2/3 a carico dell’ente espropriante e di 1/3 degli espropriati.