1 nLstr); i costi dovevano quindi essere mantenuti entro quanto era necessario per una corretta esecuzione dell’opera. Visto che la messa in atto del progetto non incideva sull’andamento altimetrico del tracciato stradale (cfr. relazione tecnica p. 6), il semplice ripristino del muro preesistente era ampiamente sufficiente a garantire la conformità dell’opera alle regole dell’arte ed ai requisiti di sicurezza veicolare e pedonale. Pertanto, contrariamente a quanto pretendono i convenuti, lo ISEP 1 non aveva alcun interesse concreto, dal profilo tecnico, a dare seguito gratuitamente alla variante.