In secondo luogo perché, beneficiando di evidenti migliorie eccedenti il semplice ripristino, gli espropriati non potevano ignorare né l’eventualità di maggiori costi, né di doversene fare carico posto il principio secondo cui l’espropriato non deve risultare né impoverito né arricchito in seguito all’espropriazione. L’assunto è contestato dai convenuti i quali negano che sia mai stata ipotizzata una loro partecipazione ai costi di costruzione.