Usando la prudenza dovuta non poteva quindi incorrere in un errore. 6.6.1. L’istante sostiene che al momento della stipula dell’accordo la chiara ed esplicita volontà delle parti fosse di escludere qualsiasi maggiore spesa a suo carico, volontà che a suo avviso è chiaramente espressa al pto. 3 della convenzione. Alla clausola non potrebbe infatti essere attribuito altro significato se non quello della partecipazione degli espropriati ai costi di costruzione del muro.