doc. G). Ha poi dell’incredibile che l’asserito errore nei piani sia stato rilevato solo nei 15 giorni precedenti l’udienza di conciliazione (cfr. verbale 13.12.2005). Alla luce di tali circostanze la tesi dell’errore palesemente non regge. Conoscendo la situazione e potendo effettuare tutte le verifiche del caso, prima della stipula della convenzione lo ISEP 1 non solo disponeva dei dati necessari per valutare se la modifica avrebbe inciso sui costi di costruzione, ma era anche perfettamente in grado di constatare che un aumento della spesa era ineluttabile. Usando la prudenza dovuta non poteva quindi incorrere in un errore.