Occorre anzitutto chinarsi sull’errore di cui si avvale l’istante il quale afferma che i piani allestiti MCON 5, apparentemente garanti della neutralità dei costi, a posteriori si sono rivelati ingannevoli. In particolare all’estensore dei piani è imputata l’inesatta indicazione delle quote che avrebbe indotto lo ISEP 1 in errore circa la reale incidenza finanziaria del muro. I convenuti respingono l’addebito sostenendo che la variante è stata allestita sulla base dei piani pubblicati dallo ISEP 1. 5.2. Nel progetto stradale pubblicato era previsto il semplice ripristino del muro preesistente.