Compendio di procedura amministrativa ticinese, ad art. 34 no. 1). 4.3. L’esecuzione di una somma di denaro avviene nelle forme della Legge federale sull’esecuzione e sul fallimento (art. 34 cpv. 3 primo comma LPamm, per il rinvio di cui all’art. 70 Lespr). Le sentenze del Tribunale di espropriazione, come anche gli accordi espropriativi in quanto parificati a sentenze, costituiscono valido titolo per il rigetto definitivo dell’opposizione (art. 80 LEF; Hess/Weibel, op. cit., ad art. 53 no. 10, ad art. 75 no. 4). 4.4. Lo ISEP 1, dopo aver chiesto l’emissione di un precetto esecutivo, si è rivolto al Tribunale di espropriazione anziché proseguire l’esecuzione: