E’ opinione comunemente ammessa dalla dottrina e dalla giurisprudenza federale, che eventuali contestazioni che derivassero da accordi espropriativi siano sottoposte all’autorità competente dinanzi alla quale si è svolta la pregressa procedura espropriativa. La parte che contesta un contratto espropriativo, ad esempio per vizio di volontà, dovrà quindi postulare la ripresa del procedimento dinanzi alla Commissione federale di stima, la quale si pronuncerà sulla obbligatorietà della convenzione e della pretesa contestata. A tal fine applicherà il diritto pubblico e, in via analogica, le normative del diritto civile, in particolare quelle che disciplinano i contratti.