, ad art. 53 no. 10). 3.All’istanza i convenuti oppongono l’eccezione di res judicata e ne bis in idem poiché lo Stato vorrebbe riconsiderare una transazione equiparata a sentenza insinuando oneri non previsti a loro carico. E’ opinione comunemente ammessa dalla dottrina e dalla giurisprudenza federale, che eventuali contestazioni che derivassero da accordi espropriativi siano sottoposte all’autorità competente dinanzi alla quale si è svolta la pregressa procedura espropriativa.