Ha cioè affermato che la quota del terreno naturale preesistente, indicata in quei piani, era notevolmente superiore a quella effettiva riscontrata al momento dell’esecuzione dei lavori. Tale errore avrebbe determinato la convinzione, poi rivelatasi inesatta, che la modifica di progetto non comportasse oneri supplementari per lo ISEP 1. Dal canto loro i convenuti, preso atto dell’asserito errore tecnico addotto per la prima volta a distanza di quasi cinque anni dalla firma della convenzione, hanno contestato l’addebito sostenendo che i piani erano stati allestiti MCON 5 e __________ sulla base di quelli presentati e pubblicati dal Cantone nell’ambito della procedura espropriativa. 1.5.