Pertanto un’istanza sul medesimo oggetto, intesa alla rimessa in discussione dell’accordo e vertente su una partecipazione finanziaria non prevista, sarebbe irricevibile, ad essa opponendosi il principio ne bis in idem e l’eccezione di res iudicata. Affermano inoltre i convenuti che l’istanza è fondata su un’interpretazione del pto. 3 della convenzione che appare insostenibile, oltre che dal profilo letterale, anche alla luce delle trattative che ne hanno preceduto la stipula, poiché in tale ambito l’ipotesi di una rifusione parziale dei costi non è mai stata affrontata. All’interpretazione propugnata dallo ISEP 1 si oppongono infine sia la clausola compensatoria di cui al pto.