essi non avrebbero infatti rinunciato all’opposizione, né accettato l’indennità offerta se avessero saputo che lo ISEP 1 avrebbe reclamato il rimborso della spesa, oltre tutto, come è poi avvenuto, in misura discrezionale, senza stabilire un criterio e senza l’esame di un preventivo. I convenuti rilevano inoltre che la convenzione è un contratto di diritto amministrativo al quale è riconosciuta forza di cosa giudicata. Pertanto un’istanza sul medesimo oggetto, intesa alla rimessa in discussione dell’accordo e vertente su una partecipazione finanziaria non prevista, sarebbe irricevibile, ad essa opponendosi il principio ne bis in idem e l’eccezione di res iudicata.