migliorie eccedenti il semplice ripristino, e di conseguenza i proprietari non potevano né ignorare l’eventualità di una lievitazione dei costi, né equivocare la clausola convenzionale che chiaramente escludeva l’assunzione di maggiori costi da parte dello ISEP 1. Con memoria 23.2.2004 i convenuti hanno integralmente contestato la suddetta pretesa osservando che l’istante non ha specificato nella convenzione, né mai ha alluso durante le trattative, al fatto che avrebbe chiamato i proprietari a partecipare ad eventuali maggiorazioni di costi;