{"Signatur": "TI_TE_001", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "2009-10-07", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TE_001_10-2004-97-2_2009-10-07.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=103686&nX40_KEY=4933433&nTrefferzeile=13&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "b23366ea40ede9bc0bda4c441bea4648"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["10.2004.97-2"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Tribunale di espropriazione 07.10.2009 10.2004.97-2"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Tribunale di espropriazione 07.10.2009 10.2004.97-2"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di espropriazione 07.10.2009 10.2004.97-2"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Tribunale di espropriazione "}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Tribunale di espropriazione "}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di espropriazione "}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Intrepretazione di una convenzione; indebito arricchimento"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "10.04.2026 00:55:53", "Checksum": "e4f141969be3958ba7d1c9c76e42601e", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Tribunale di espropriazione 07.10.2009 10.2004.97-2\nRegesto:\nIntrepretazione di una convenzione; indebito arricchimento\n\n9.La\ntassa di giustizia e le spese sono ripartite in ragione della soccombenza e\nquindi sono a carico dell’istante per 2/3 e della convenuta per 1/3.\nI convenuti, rappresentati da un legale, hanno diritto alla rifusione delle\nripetibili. Considerato che la procedura è stata avviata prima dell’entrata in\nvigore del Regolamento cantonale sulla tariffa per i casi di patrocinio e di\nassistenza giudiziaria, le ripetibili sono fissate secondo il diritto\nprevigente (art. 16 cpv. 2 Reg). Esse vanno dunque commisurate alla consulenza\nofferta per l’adempimento del mandato, e cioè tenendo conto della diligenza\ndimostrata, del tempo impiegato e della durata e delle difficoltà della causa (RDAT\nII-1994 no. 66; TRAM 50.2008.4 del 5.2.2009 in re V.).\nA fronte di un contenzioso protrattosi per alcuni anni e che si presentava\ncomplesso sia dal profilo fattuale che da quello giuridico, l’avv. RA 11ha\nindubbiamente assolto il suo mandato con la dovuta diligenza; oltre a difendere\ngli interessi dei qui convenuti, egli patrocinato anche la proprietaria del\nmapp. no. 476 coinvolta separatamente nella medesima vertenza. Tenuto conto\ndelle esigenze legate allo studio della pratica, della stesura delle memorie,\nscrupolosamente motivate, della partecipazione alle udienze di rito, delle\nconferenze e della corrispondenza (conseguenti anche ai tentativi di\nconciliazione), appare equo ritenere che il legale abbia dedicato 30 ore ad\nambedue le pratiche. L’indennità di patrocinio complessiva è dunque fissata in\nfr 7'500.- corrispondenti a 30 ore lavorative a fr. 250.- l’ora. Essa è\nriconosciuta proporzionalmente alla soccombenza ed in ragione di ½ per ciascuna\npratica.\nPer i quali motivi\nrichiamata la Legge di espropriazione dell’8 marzo 1971,\ndichiara\ne pronuncia 1. L’istanza è parzialmente accolta e di conseguenza MCON 4 e MCON 5 e MCON 6 in solido sono condannati a versare allo ISEP 1 l’importo di fr. 15'466.- oltre interessi al 5% a far tempo dal 29.7.2003.\n2. La tassa di giustizia e le spese in fr. 1'200.- sono ripartite in ragione di 2/3 a carico dell’istante e di 1/3 dei convenuti in solido. L’istante rifonderà inoltre ai convenuti fr. 2'500.- per ripetibili.\n3. Contro la presente decisione è data facoltà di ricorso al Tribunale cantonale amministrativo, Lugano, nel termine di trenta giorni dall’intimazione.\n4. Intimazione a:\n|\n|\n- -\n|\nper il Tribunale di espropriazione\nla Presidente Il segretario giudiziario\nMargherita De Morpurgo Enzo Barenco"}