{"Signatur": "TI_TE_001", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "2009-10-07", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TE_001_10-2004-97-2_2009-10-07.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=103686&nX40_KEY=4933433&nTrefferzeile=13&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "b23366ea40ede9bc0bda4c441bea4648"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["10.2004.97-2"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Tribunale di espropriazione 07.10.2009 10.2004.97-2"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Tribunale di espropriazione 07.10.2009 10.2004.97-2"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di espropriazione 07.10.2009 10.2004.97-2"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Tribunale di espropriazione "}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Tribunale di espropriazione "}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di espropriazione "}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Intrepretazione di una convenzione; indebito arricchimento"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "10.04.2026 00:55:53", "Checksum": "e4f141969be3958ba7d1c9c76e42601e", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Tribunale di espropriazione 07.10.2009 10.2004.97-2\nRegesto:\nIntrepretazione di una convenzione; indebito arricchimento\n\n\naddebitato agli espropriati (e nell’affermativa in che misura) sulla base delle\nnorme concernenti il pagamento dell’indebito (art. 62 CO); ciò poiché la\nprestazione è stata fornita in virtù di una causa non avveratasi individuabile\nnella condizione impossibile (Engel, Traité des obligations en droit\nsuisse, 1997, p. 589; (Gauch/Schluep/Tercier, La partie générale du\ndroit des obligations, 1982, vol. II, no. 2665; Gauch/Schluep/Schmid/Rey, Schweizerisches\nObligationenrecht Allgemeiner Teil, 2008, vol. II, no. 3993; Peter, Das\nbedingte Geschäft, 1994, p. 353-356; DTF 129 III 264 c. 3.2.2; SJ\n1999 p. 347).\nSe, di principio, la ripetizione\ndell’indebito presuppone che il contraente che ha già fornito la prestazione\nsia in errore (art. 63 cpv. 1 CO), nel contesto dei contratti sinallagmatici è\nsufficiente che la prestazione sia stata fornita senza causa (Engel, op.\ncit., p. 591; Pichonnez, op. cit., ad art. 152 no. 31-32; von\nTuhr/Escher, Allgemeiner Teil des Schweizerischen Obligationenrechts, 1974,\nvol. II, p. 265; Peter, op. cit., p. 355; DTF 115 II 28).\n8.2. L’istante, che non è incorso in un errore, ha fornito la prestazione\nsapendo, o comunque dovendo sapere, che la modifica del progetto avrebbe\ncomportato un aumento dei costi. Esso ha quindi eseguito una prestazione senza\ncausa e ciò comporta, sulla base dei principi di cui sopra, un obbligo di\npagamento per l’espropriata. Date le circostanze, per stabilirne l’ammontare il\ncriterio non può che essere il grado di coinvolgimento delle parti\nnell’ambiguità della clausola.\nIn quest’ottica dev’essere tenuto conto che con la stipula di una convenzione\nespropriativa l’ente espropriante deve conseguire un risultato proporzionato.\nEsso è responsabile della legalità dei suoi atti e non può considerarsi come\nuna qualsiasi controparte poiché agisce con finalità pubbliche. In particolare,\nin ambito espropriativo, il privato può e deve aspettarsi che lo ISEP 1 stipuli\naccordi realizzabili, conformi alla legge e che non inducano – per quanto\ninvolontariamente – in errore o in false aspettative l’espropriato. Ciò vale a\nmaggior ragione in una questione tecnica quale è la fattispecie in esame.\nPer altro verso anche gli espropriati, soprattutto perché rappresentati da un\ntecnico, sono in parte responsabili dell’equivoco per non avere, a loro volta,\nmeglio chiarito una clausola che hanno sottoscritto e che manifestamente doveva\napparire loro come impraticabile, stante la constatazione (tecnicamente\npossibile di primo acchito) per la quale il muro eccedeva il semplice\nripristino e non poteva non provocare un aumento dei costi. L’evidenza di\nquest’ultima circostanza è del resto stata riconosciuta, anche se a posteriori,\ndallo stesso MCON 5 (doc. K).\nTutto ciò considerato e ponderato si impone di ripartire la responsabilità per\nil disaccordo sorto in ragione di 2/3 a carico dell’ente espropriante e di 1/3\ndegli espropriati.\nPer loro stessa ammissione, verificando i conteggi i convenuti non hanno\nriscontrato “pecche di natura tecnica nel confronto dei costi” (doc. 3). Alla\nluce dei documenti prodotti (doc. 2) il Tribunale concorda.\nDi conseguenza, in parziale accoglimento dell’istanza, MCON 4 e MCON 5 e MCON 6\nin solido dovranno versare allo ISEP 1 l’importo di fr. 15'466.- oltre interessi\nal 5% (art. 73 cpv. 1 CO) a far tempo dal 29.7.2003 (doc. 4), prima valida\nmessa in mora agli atti di causa (art. 102 cpv. 1 CO).\n"}