{"Signatur": "TI_TE_001", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "2009-10-07", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TE_001_10-2004-97-2_2009-10-07.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=103686&nX40_KEY=4933433&nTrefferzeile=13&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "b23366ea40ede9bc0bda4c441bea4648"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["10.2004.97-2"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Tribunale di espropriazione 07.10.2009 10.2004.97-2"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Tribunale di espropriazione 07.10.2009 10.2004.97-2"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di espropriazione 07.10.2009 10.2004.97-2"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Tribunale di espropriazione "}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Tribunale di espropriazione "}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di espropriazione "}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Intrepretazione di una convenzione; indebito arricchimento"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "10.04.2026 00:55:53", "Checksum": "e4f141969be3958ba7d1c9c76e42601e", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Tribunale di espropriazione 07.10.2009 10.2004.97-2\nRegesto:\nIntrepretazione di una convenzione; indebito arricchimento\n\n\nnecessari per valutare se la modifica avrebbe inciso sui costi di costruzione,\nma era anche perfettamente in grado di constatare che un aumento della spesa\nera ineluttabile. Usando la prudenza dovuta non poteva quindi incorrere in un\nerrore.\n6.6.1.\nL’istante sostiene che al momento della stipula dell’accordo la chiara ed\nesplicita volontà delle parti fosse di escludere qualsiasi maggiore spesa a suo\ncarico, volontà che a suo avviso è chiaramente espressa al pto. 3 della\nconvenzione. Alla clausola non potrebbe infatti essere attribuito altro\nsignificato se non quello della partecipazione degli espropriati ai costi di\ncostruzione del muro. In primo luogo perché nel corso della trattativa le\nmodifiche sono state accettate sulla base delle garanzie fornite MCON 5 circa\nla sostanziale compensazione dei costi tra le opere previste dal progetto\npubblicato e quelle proposte dagli espropriati. In secondo luogo perché,\nbeneficiando di evidenti migliorie eccedenti il semplice ripristino, gli\nespropriati non potevano ignorare né l’eventualità di maggiori costi, né di\ndoversene fare carico posto il principio secondo cui l’espropriato non deve\nrisultare né impoverito né arricchito in seguito all’espropriazione.\nL’assunto è contestato dai convenuti i quali negano che sia mai stata\nipotizzata una loro partecipazione ai costi di costruzione. Se lo ISEP 1 avesse\nespresso l’intenzione di addebitare loro una parte della spesa – per giunta in\nmisura discrezionale, senza preventivo e senza pattuizione di alcun criterio di\nriparto – essi non avrebbero rinunciato all’opposizione né accettato\nl’indennità espropriativa in quanto decisamente esigua. Inoltre lo ISEP 1 aveva\nun evidente interesse ad aderire alla variante, da un canto perché conferiva\nstabilità ottimale al contenimento stradale migliorando la sicurezza e la\nqualità dell’opera, dall’altro perché consentiva di limitare al minimo\nl’indennità di esproprio chiudendo anche l’eventualità di una espropriazione\ntotale del fondo.\n6.2. In ambito contrattuale è decisiva la vera e concorde volontà delle parti\nal momento della stipulazione del contratto (art. 18 cpv. 1 CO). In caso di\ncontestazione i contratti, siano essi di diritto privato o di diritto pubblico,\nsono da interpretare secondo il principio dell’affidamento. Perciò alla\ndichiarazione di volontà di un contraente dev’essere dato il significato che il\ndestinatario poteva e doveva ragionevolmente attribuirle in funzione delle\ncircostanze che, a quel momento, gli erano note o che avrebbe dovuto conoscere.\nNell’interpretare un contratto di diritto pubblico è anche necessario considerare\nche l’amministrazione agisce in funzione di un interesse pubblico ed è tenuta a\ntutelarlo; pertanto in caso di dubbio si presume che non avrebbe stipulato\nalcun contratto inconciliabile con un tale interesse pubblico e che il\ncontraente ne fosse consapevole. Ciò non significa, tuttavia, che si debba\nsempre accordare la preferenza all’interpretazione più favorevole all’interesse\npubblico in questione, poiché la salvaguardia di quest’ultimo trova un limite\nnello stesso principio della buona fede e quindi non può comportare oneri che\nil privato, all’atto della stipulazione, non poteva ragionevolmente prevedere (DTF\n122 I 328 c. 4e, 132 I 150 c. 3.2.4; Häflin/Müller/Uhlmann, op. cit.,\nno. 1103-1104; Imboden/Rhinow, op. cit., N. 20 B V; Waldmann, op.\ncit., p. 12; Müller-Tschumi, Leistungsstörung bei verwaltungsrechtlichen\nVerträgen, in: Der verwaltungsrechtliche Vertrag in der Praxis, IDE 2007, p.\n69).\nVisto che la convenzione in esame ha carattere espropriativo, l’interpretazione\nnon può prescindere dai principi che governano la materia e che valgono anche\nnel contesto della stipula di una convenzione (Thalmann, op. cit., p.\n117). Occorre dunque tener presente che l’indennità espropriativa è finalizzata\na compensare il danno indotto\ndall’espropriazione ed a restituire al soggetto colpito le condizioni\neconomiche di cui avrebbe goduto se l’evento non avesse avuto luogo, senza\npregiudicarlo né arricchirlo (Hess/Weibel, op. cit., ad art. 16 no. 4).\nL’espropriato, che in consonanza con un obbligo generale deve contribuire a\ncontenere il danno (DTF 112 Ib 529 c. 1, 117 Ib 19), ha diritto, oltre\nche alla piena indennità (art. 9 e 11 Lespr.), anche al ripristino, a spese\ndell’espropriante, di manufatti danneggiati o demoliti per effetto\ndell’espropriazione. Viceversa restano a suo carico i maggiori costi causati da\nopere particolari eseguite su sua specifica richiesta (Hess/Weibel, op.\ncit., ad art. 19 no. 45).\n6.3. Considerato che nei contenuti un\ncontratto di diritto pubblico non può derogare alla legge (Knapp, Précis\nde droit administratif, 4a ed. 1991, no. 1524; Waldmann, op. cit., p.\n14), con la stipula di una convenzione espropriativa l’ente espropriante deve\nconseguire un risultato proporzionato ed analogo a quello che otterrebbe se la\nprocedura espropriativa avesse luogo e si concludesse mediante sentenza (Abegg,\nop. cit., p. 84; cfr. anche Müller, Zulässigkeit des Vertrages und\nzulässige Vertragsinhalte, in: Der Verwaltungsrechtliche Vertrag in der Praxis,\nIDE 2007, p. 30-31, 36). E’ dunque lecito supporre che l’istante non avrebbe\naccettato di stipulare una convenzione che comportasse oneri superiori alla\npiena indennità ai sensi dell’art. 9 Lespr, rispettivamente spese supplementari\nriconducibili ad interventi eseguiti su richiesta ed eccedenti il ripristino di\nmanufatti preesistenti, per lo meno non senza un’adeguata controprestazione.\nD’altronde, la salvaguardia dell’interesse pubblico correlato all’esecuzione\ndelle opere stradali esigeva, tra l’altro, che lo ISEP 1 eseguisse l’intervento\nsecondo metodi tecnicamente progrediti e con criteri economici (art. 7 vLstr,\nart. 6 cpv. 1 nLstr); i costi dovevano quindi essere mantenuti entro quanto era"}