{"Signatur": "TI_TE_001", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "2009-10-07", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TE_001_10-2004-97-2_2009-10-07.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=103686&nX40_KEY=4933433&nTrefferzeile=13&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "b23366ea40ede9bc0bda4c441bea4648"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["10.2004.97-2"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Tribunale di espropriazione 07.10.2009 10.2004.97-2"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Tribunale di espropriazione 07.10.2009 10.2004.97-2"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di espropriazione 07.10.2009 10.2004.97-2"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Tribunale di espropriazione "}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Tribunale di espropriazione "}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di espropriazione "}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Intrepretazione di una convenzione; indebito arricchimento"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "10.04.2026 00:55:53", "Checksum": "e4f141969be3958ba7d1c9c76e42601e", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Tribunale di espropriazione 07.10.2009 10.2004.97-2\nRegesto:\nIntrepretazione di una convenzione; indebito arricchimento\n\nVero\nè che l’istante espone le sue ragioni conclamando un errore e proponendo una\nsua tesi interpretativa, argomenti che non tendono semplicemente ad assicurare,\nattraverso la coercizione, il rispetto (l’esecuzione) di un obbligo\ninadempiuto, bensì sono manifestamente destinati a motivare e comprovare\nl’esistenza di un credito.\n5.5.1.\nOccorre anzitutto chinarsi sull’errore di cui si avvale l’istante il quale\nafferma che i piani allestiti MCON 5, apparentemente garanti della neutralità\ndei costi, a posteriori si sono rivelati ingannevoli. In particolare\nall’estensore dei piani è imputata l’inesatta indicazione delle quote che\navrebbe indotto lo ISEP 1 in errore circa la reale incidenza finanziaria del\nmuro.\nI convenuti respingono l’addebito sostenendo che la variante è stata allestita\nsulla base dei piani pubblicati dallo ISEP 1.\n5.2. Nel progetto stradale pubblicato era previsto il semplice ripristino del\nmuro preesistente. La sua corona era data da una linea superiore obliqua\ncrescente da nord verso sud con un’altezza minima di m 1.20 al confine nord del\nmapp. no. 476 ed un’altezza massima di m 2.80 al confine sud del mapp. no. 481.\nAl di là del muro era prevista una scarpata fino a raggiungere la quota del\nterreno naturale.\nPer ovviare alla pendenza dei terreni, che rendeva la loro edificazione più\ndifficoltosa, i proprietari hanno chiesto il rialzamento del muro di modo che,\ncon il riempimento della scarpata retrostante, sarebbe stata recuperata la\nsuperficie piana. Perciò nella variante suggerita MCON 5 di cui al progetto\nallegato B alla convenzione – che è poi stata effettivamente attuata – la\ncorona obliqua del muro è sostituita con una corona orizzontale. Ne\nscaturiscono due ritagli di forma triangolare a cavallo della linea teorica di\ncopertura che si compensano, l’uno per eccesso e l’altro per difetto, e che\nrisultano dalle due linee riportate nel piano: l’una tratteggiata\n(giallo/arancione) che segna la linea teorica di copertura della retrostante\nscarpata, e l’altra continua (verde) che rappresenta la testata del muro ed\nindica il limite superiore come richiesto dai proprietari.\nIn definitiva, la proposta degli espropriati si differenzia alquanto dal\nprogetto pubblicato. Il riscontro è dato, in particolare, dalla sezione al\npiano sinottico doc. 5 nella quale sono evidenziate sia l’altezza del muro\nsecondo il progetto pubblicato (rosa con una linea tratteggiata), sia l’altezza\nper coprire il terreno naturale che è stata rilevata dalla direzione lavori per\nl’allestimento della liquidazione, e che a tratti appare di poco superiore. A\ncorollario, nella sezione al piano sinottico doc. 6, sono messi in rilievo, in\ncolore giallo, la differenza fra le quote del terreno naturale a detta\ndell’ente espropriante (punto linea) e MCON 5 (linea continua),\nrispettivamente, in colore verde, i punti in cui la quota misurata dalla\ndirezione lavori è leggermente superiore a quella pubblicata.\n5.3. Le condizioni originarie di rilevamento, e cioè le quote del terreno\nnaturale antecedenti l’apertura del cantiere stradale, non hanno potuto essere\nverificate: vuoi perché entrambi i progetti riportano solo le quote della\nstrada e non quelle del terreno naturale retrostante, vuoi perché un\nfranamento, verificatosi dopo l’apertura del cantiere stradale lungo tutto il\nfronte di scavo (cfr. teste __________), ha inevitabilmente contribuito ad\nalterarne il profilo. Vano, nell’ottica di un accertamento a posteriori, si è\npure rivelato il sopralluogo esperito dai membri del Tribunale in data\n12.3.2007.\nNe consegue che, in mancanza di dati confrontabili, non può essere concluso,\ncome vorrebbe l’istante, che i piani MCON 5 fossero errati. Piuttosto, la\ncoincidenza riscontrabile tra le sez. 6 e 7 del progetto pubblicato (cfr. piano\nsezioni trasversali no. 312.004P/004) e le sez. 16 e 19 della variante, seppur\nriferita alle sole quote della strada, è un elemento che tende ad accreditare\nla versione dei convenuti, secondo cui la variante è stata elaborata sulla base\ndel progetto pubblicato. Questa era, dopo tutto, anche una soluzione di comodo\nche evitava ai proprietari di dover ripetere le misurazioni con evidente\nrisparmio di tempo e di denaro.\nComunque sia, una volta in possesso della variante proposta dai privati, era\ncompito dello ISEP 1 verificarne scrupolosamente i contenuti: il risultato\ndella modifica è infatti un muro imponente che supera, nel punto massimo,\nl’altezza di 6 m equivalente ad uno stabile abitativo di 2 piani. Orbene, i\npiani MCON 5 sono stati sottoposti, oltre che al tecnico responsabile del\ncantiere, anche ai suoi superiori (cfr. teste __________) e nessuno ha\nsollevato la benché minima obiezione. Ciò quando le differenze, rispetto al\nprogetto stradale pubblicato, erano talmente manifeste da non poter sfuggire\nneppure ad un profano.\nE’ quindi difficilmente comprensibile che le “prime perplessità” riguardo alla\ncorona del muro siano sorte solamente durante la sua elevazione, e che solo a\nquel momento si sia avuta consapevolezza di un aumento dei costi (cfr. teste __________).\nNon si spiega neppure il motivo per cui, a questo punto, l’istante non abbia\nritenuto di allestire un preventivo e di sottoporlo ai proprietari, specie ove\ndi consideri che un intervento aggiuntivo e del tutto secondario come la posa\ndi vasche di fiori è stato immediatamente preventivato (cfr. teste __________;\ndoc. G). Ha poi dell’incredibile che l’asserito errore nei piani sia stato\nrilevato solo nei 15 giorni precedenti l’udienza di conciliazione (cfr. verbale\n13.12.2005).\nAlla luce di tali circostanze la tesi dell’errore palesemente non regge.\nConoscendo la situazione e potendo effettuare tutte le verifiche del caso,\nprima della stipula della convenzione lo ISEP 1 non solo disponeva dei dati"}