{"Signatur": "TI_TE_001", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "2009-10-07", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TE_001_10-2004-97-2_2009-10-07.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=103686&nX40_KEY=4933433&nTrefferzeile=13&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "b23366ea40ede9bc0bda4c441bea4648"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["10.2004.97-2"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Tribunale di espropriazione 07.10.2009 10.2004.97-2"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Tribunale di espropriazione 07.10.2009 10.2004.97-2"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di espropriazione 07.10.2009 10.2004.97-2"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Tribunale di espropriazione "}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Tribunale di espropriazione "}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di espropriazione "}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Intrepretazione di una convenzione; indebito arricchimento"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "10.04.2026 00:55:53", "Checksum": "e4f141969be3958ba7d1c9c76e42601e", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Tribunale di espropriazione 07.10.2009 10.2004.97-2\nRegesto:\nIntrepretazione di una convenzione; indebito arricchimento\n\n\nl’espropriato richiede e che eccedono il semplice ripristino, restano a suo\ncarico. Fatta questa premessa esso sostiene che le modifiche riguardanti il\nmuro di sostegno sono state accettate ed eseguite, assecondando le esigenze\nedilizie dei proprietari, tuttavia a condizione che non comportassero alcun\naumento di spesa per lo ISEP 1; volontà esplicitamente manifestata al pto. 3\ndella convenzione. Dette modifiche costituiscono evidenti e riconoscibili\nmigliorie eccedenti il semplice ripristino, e di conseguenza i proprietari non\npotevano né ignorare l’eventualità di una lievitazione dei costi, né equivocare\nla clausola convenzionale che chiaramente escludeva l’assunzione di maggiori\ncosti da parte dello ISEP 1.\nCon memoria 23.2.2004 i convenuti hanno integralmente contestato la suddetta pretesa\nosservando che l’istante non ha specificato nella convenzione, né mai ha alluso\ndurante le trattative, al fatto che avrebbe chiamato i proprietari a\npartecipare ad eventuali maggiorazioni di costi; essi non avrebbero infatti\nrinunciato all’opposizione, né accettato l’indennità offerta se avessero saputo\nche lo ISEP 1 avrebbe reclamato il rimborso della spesa, oltre tutto, come è\npoi avvenuto, in misura discrezionale, senza stabilire un criterio e senza\nl’esame di un preventivo. I convenuti rilevano inoltre che la convenzione è un\ncontratto di diritto amministrativo al quale è riconosciuta forza di cosa\ngiudicata. Pertanto un’istanza sul medesimo oggetto, intesa alla rimessa in\ndiscussione dell’accordo e vertente su una partecipazione finanziaria non prevista,\nsarebbe irricevibile, ad essa opponendosi il principio ne bis in idem e\nl’eccezione di res iudicata. Affermano inoltre i convenuti che l’istanza è\nfondata su un’interpretazione del pto. 3 della convenzione che appare\ninsostenibile, oltre che dal profilo letterale, anche alla luce delle\ntrattative che ne hanno preceduto la stipula, poiché in tale ambito l’ipotesi\ndi una rifusione parziale dei costi non è mai stata affrontata.\nAll’interpretazione propugnata dallo ISEP 1 si oppongono infine sia la clausola\ncompensatoria di cui al pto. 6 della convenzione, priva di qualsiasi accenno ad\ninterventi di miglioria, sia il pto. 7 nel quale le parti si sono dichiarate\ntacitate con l’effetto di estinguere ogni ulteriore reciproca pretesa.\n1.4. L’udienza di conciliazione ha avuto luogo il 13.12.2005 con esito infruttuoso.\nRibadito che l’accordo era fondato sul principio del pareggio dei costi\n(rispetto al progetto pubblicato), lo ISEP 1 ha esposto la tesi innovativa di\nun errore nei piani allestiti MCON 5 ed allegati alla convenzione. Ha cioè\naffermato che la quota del terreno naturale preesistente, indicata in quei\npiani, era notevolmente superiore a quella effettiva riscontrata al momento\ndell’esecuzione dei lavori. Tale errore avrebbe determinato la convinzione, poi\nrivelatasi inesatta, che la modifica di progetto non comportasse oneri\nsupplementari per lo ISEP 1.\nDal canto loro i convenuti, preso atto dell’asserito errore tecnico addotto per\nla prima volta a distanza di quasi cinque anni dalla firma della convenzione,\nhanno contestato l’addebito sostenendo che i piani erano stati allestiti MCON 5\ne __________ sulla base di quelli presentati e pubblicati dal Cantone\nnell’ambito della procedura espropriativa.\n1.5. Esperita l’istruttoria, all’udienza finale del 6.6.2006 sono comparsi solo\ni convenuti; entrambe le parti hanno comunque prodotto un memoriale conclusivo\na conferma delle rispettive tesi e domande.\nSuccessivamente, avviati i lavori di scavo per l’edificazione dei mapp. no. 476\ne 481, con scritto 6.3.2007 lo ISEP 1 ha sollecitato con urgenza un sopralluogo\ninteso a rilevare il profilo del terreno naturale preesistente e,\neventualmente, ad ordinare una perizia. I membri del Tribunale, ispezionato il\ncantiere il 12.3 alla presenza delle parti, non hanno tuttavia potuto\nricostruire l’andamento originale del terreno.\nCostituito il nuovo collegio giudicante con decreto del 7.1.2008, il\ndibattimento finale è stato ripetuto in data 13.3.2008. In quella sede,\nridiscussa complessivamente la situazione, il Tribunale ha suggerito di\nsuddividere i costi in ragione di metà per parte. La trattativa\nconseguentemente riattivata si è però risolta negativamente.\n"}