Per i quali motivi richiamata la Legge di espropriazione dell’8 marzo 1971, dichiara e pronuncia 1. L’eccezione di legittimazione passiva sollevata dallo Stato del Cantone Ticino è accolta, quella del Comune di __________ è respinta. 2. L’istanza di indennizzo per espropriazione materiale è respinta. 3. La tassa di giustizia e le spese in fr. 1'000.- sono a carico dell’istante con l’obbligo di rifondere al Comune di __________ fr. 3'500 per ripetibili. 4. Contro la presente decisione è data facoltà di ricorso al Tribunale cantonale amministrativo, Lugano, nel termine di trenta giorni dall’intimazione. 5.