Pertanto il vigneto esistente dimostra come l’area sia sfruttabile e sia effettivamente sfruttata in modo razionale. In definitiva, l’istituzione della zona di protezione non ha quindi soppresso o pregiudicato un diritto sostanziale, e cioè quello di coltivare il fondo conformemente alla sua destinazione agricolo-viticola, ma ne ha soltanto ridefinito i contenuti secondo criteri ragionevoli. Tanto meno ha generato oneri finanziari supplementari per il proprietario: nella convenzione del 1999 (pti.