Anche in relazione ai metodi di produzione ammessi, che sono ad orientamento ecologico, non si ravvisano restrizioni degne di nota; entrambi i metodi sono peraltro disciplinati da regolamenti e direttive emanati da organismi competenti, e sono quindi da ritenersi idonei a conferire alle uve caratteristiche di qualità e tipicità (art. 7 Regolamento concernente l’attribuzione della denominazione di origine controllata ai vini ticinesi).