di natura agricola assoggettato a disposizioni d’uso restrittive. La giurisprudenza, invero poco nutrita nel tema specifico, considera in particolare che il divieto di installare colture intensive in serre plastificate, di sfruttare un vivaio o di spargere colaticcio non costituiscano restrizioni gravi della proprietà equivalenti ad esproprio materiale. Di principio non sono ritenute tali neppure le limitazioni generate da misure di polizia, come le zone di protezione delle captazioni d’acqua, che siano intese ad evitare un danno concreto per l’ordine pubblico, la sicurezza o la salute senza pregiudicare l’uso attuale conforme del fondo (Riva, in Kommentar zum RPG, ad art. 5, no.