Il verificarsi di una un’espropriazione materiale va accertato alla data di entrata in vigore del provvedimento pianificatorio che ha definitivamente sancito la restrizione (DTF 132 II 218 c. 2.4 p. 222). 3.2. Se, generalmente, le richieste di indennità per espropriazione materiale si riallacciano ad un divieto o ad una limitazione della facoltà di edificare, intesa quale prerogativa insita nel diritto di proprietà, questo non è il caso nella fattispecie in esame.